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Regolamento 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R (Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 22 del DPGR 58/R/2013
1. L'articolo 22 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 22 - Definizione
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.