Menù di navigazione

Regolamento 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R (Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'articolo 55 bis, nel quale si precisa che:


a) le politiche individuate all'articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille;


b) la Giunta provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare per la Scuola nazionale cani guida per ciechi, le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;


Visto il DPGR. 21 ottobre 2013, n. 58/R, Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Richiamate le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.60/CSR del 25 marzo 2015 e la deliberazione n. 1153 del 30 novembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha recepito il suddetto Accordo;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28/3/2019;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione GR di adozione dello schema di regolamento n. 481 dell'8 aprile 2019;


Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 maggio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vita la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 770;


Considerato quanto segue:


1. risulta necessario intervenire sul DPGR 58/R/2013 poiché lo svolgimento delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato alcune criticità: occorre, dunque, da un lato, rendere il testo più conforme alla prassi comportamentale registrata negli ultimi anni, dall'altro lato aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni nazionali e regionali, garantendo altresì una formulazione più chiara ed esaustiva;


2. la disciplina relativa agli interventi assistiti con gli animali (pet-therapy), in particolare, è stata aggiornata a seguito dell’adozione delle Linee guida nazionali di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.60/CSR del 25 marzo 2015: sulla base di tale disciplina gli interventi assistiti con gli animali non si configurano più quali progetti sperimentali innovativi ma quali servizi ed attività realizzati a regime dalla Scuola;


3. il sistema attraverso il quale la convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all’uso del cane guida è effettuata, attingendo in uguale misura dalle due graduatorie (una riservata ai richiedenti per la prima volta un cane guida e l’altra riservata ai richiedenti già assegnatari di cane guida), ha prodotto negli ultimi anni una rilevante sproporzione tra il numero di richiedenti presenti in ciascuna delle due graduatorie ed un conseguente incremento dei tempi di attesa per i richiedenti di una graduatoria rispetto a quelli dell’altra. Si rende, pertanto, necessario introdurre un nuovo sistema che sia in grado di garantire costantemente l’equilibrio tra il numero dei richiedenti presenti nelle due graduatorie;


4. al fine di dare maggiore certezza e chiarezza relativamente ai requisiti di cui deve essere in possesso il richiedente per presentare domanda di assegnazione di cane guida, si è ritenuto opportuno introdurre il limite massimo di età di settantacinque anni oltre il quale la domanda non può essere accettata e, ancora, è stato precisato che i requisiti per l’assegnazione del cane guida devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione;


5. la previsione del regolamento vigente secondo la quale la domanda di assegnazione del cane guida, in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 5 del DPR 23 dicembre 1978 (secondo il quale i comuni hanno la competenza in materia di assistenza ai non vedenti), deve essere munita del nullaosta del comune di residenza del richiedente, ha determinato notevoli difficoltà per i richiedenti in quanto molto spesso il comune di residenza o rilascia il nulla osta con tempi lunghi o addirittura si rifiuta di farlo. Di conseguenza si ritiene opportuno non vincolare più l’accettazione della domanda alla presenza del nulla osta prevedendo, comunque, di comunicare al comune di residenza del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda, invitando lo stesso comune a segnalare alla Scuola eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida;


6. l'attuale inserimento nelle graduatorie di assegnazione del richiedente che ha ottenuto parere favorevole con riserva risulta in contrasto col fatto che il richiedente non può essere convocato per il corso di assegnazione del cane guida fino a che la riserva non è stata sciolta, per cui è opportuno prevedere uno specifico elenco nel quale dovranno essere inseriti i richiedenti per i quali la Commissione ha espresso parere con riserva;


7. le quattro fattispecie per le quali, ai fini della convocazione ai corsi di consegna del cane guida, è prevista una riserva del 50%, risultano eccessive e non coerenti con la realtà alla luce dell’esperienza acquisita in questi anni, pertanto è opportuno mantenere tale riserva soltanto per i richiedenti residenti in Toscana;


8. al fine di garantire la tutela del benessere dei cani di proprietà della Regione Toscana oltre che di prevenire eventuali casi nei quali la Scuola può intervenire per ritirare un cane guida già consegnato, a causa di maltrattamenti o mancanza di cure nei confronti del cane stesso, si introduce un nuovo sistema di comunicazione con il non vedente assegnatario, per un costante monitoraggio dello stato di salute del cane;


9. è stato introdotto l’affidamento dei cani per le attività dimostrative in quanto nel regolamento vigente questa particolare tipologia di affidamento di un cane di proprietà della Scuola non era presente;


10. al fine di dare maggiore certezza alle procedure riguardanti le richieste per accedere al servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio per persone con deficit motorio, si prevede che l'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria dei richiedenti avvenga con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della specifica commissione;


11. al fine di dare maggiore chiarezza e certezza alle procedure riguardanti la cessione di cani ritenuti non idonei per le attività della Scuola, l’allegato A del regolamento vigente viene sostituito integralmente. Si prevede, in particolare, che l’elenco dei volontari disponibili a prendere in cessione cani esclusi, perché ritenuti non idonei, venga approvato, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile della Scuola, ed ordinato secondo l’ordine cronologico relativo alla data di presentazione della richiesta;

Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.