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Regolamento 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R (Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Articolo 3
Modifiche all'articolo 3 del DPGR 58/R/2013
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DPGR 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all' articolo 6.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'articolo 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.