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Regolamento 15 maggio 2019, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 15 maggio 2019

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità).
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Art. 2
Spese ammissibili al contributo
1. E' ammessa al contributo una sola tra le tipologie di spese sostenute per:
a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la mobilità di persone permanentemente non deambulanti;
b) modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
c) modifica dell’autoveicolo di proprietà di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
d) conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali.
2. Gli adattamenti dell'autoveicolo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per essere ammessi a contributo, devono essere collegati permanentemente all’autoveicolo e risultare dalla carta di circolazione.
3. Le modifiche degli strumenti di guida, di cui al comma 1, lettera b), per essere ammesse a contributo devono essere prescritte dalla commissione medico-locale per le patenti speciali e riportate sul certificato emesso dalla Commissione e sulla patente di guida.
4. Sono incluse tra le spese di modifica degli strumenti di guida di cui al comma 1, lettere a) e b), anche quelle relative al posto di guida ed all’accesso allo stesso, anche se non riportate sulla patente di guida.
5. I contributi relativi alle spese di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per la medesima finalità.
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Art. 3
Soggetti legittimati a presentare la domanda
1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2017 .
2. Può presentare la domanda per accedere ai contributi:
a) la persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o d);
b) la persona con disabilità motoria permanente con patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b);
c) il genitore od il componente del nucleo familiare, ai fini ISEE, della persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o c).
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Art. 4
Valutazione economica del richiedente
1. Coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2017 , possono accedere al contributo devono possedere, in riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un valore ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferito al nucleo familiare del beneficiario non superiore a € 36.000,00, calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del D.Dirett. 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
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Art. 5
Entità del contributo e limiti massimi di spesa
1. I contributi sono concessi sulla base della spesa effettivamente sostenuta e comunque entro i limiti massimi di spesa ammissibile, come riportati dall’articolo 7 della l.r. 81/2017 .
2. Qualora le spese eccedano i limiti massimi di cui all'articolo 7 della l.r. 81/2017 sono considerate ammissibili fino alla concorrenza dei rispettivi limiti massimi.
3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base di fasce economiche differenziate relative al valore della situazione economica equivalente (ISEE), in coerenza con quanto definito dall'articolo 4, secondo i seguenti criteri:
a) 48 % di contributo per un valore ISEE inferiore a 5.999,99;
b) 42 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 6.000,00 e 8.999,99;
c) 36 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 9.000,00 e 11.999,99;
d) 30 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 12.000,00 e 14.999,99;
e) 24 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 15.000,00 e 17.999,99;
f) 18 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 18.000,00 e 20.999,99;
g) 12 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 21.000,00 e 23.999,99;
h) 6 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 24.000,00 e 35.999,99.
4. I contributi sono erogati prioritariamente a favore delle persone svantaggiate, a partire dal valore più basso dell'ISEE e, a parità di valore ISEE, secondo l'ordine di arrivo delle domande.
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Art. 6
Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale approva la deliberazione contenente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
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Art. 7
Norma finale
1. Il Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), istituito presso l’Azienda USL Toscana Centro, è l'organismo competente per la gestione del procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione dei contributi, in coerenza con l'articolo 27 della l.r. 60/2017 .
2. I contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro, con le risorse destinate al finanziamento delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017 .
3. Sono ammesse al contributo le domande relative a spese sostenute dall’anno 2018, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 81/2017 .
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Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.