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Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 46, comma 1 dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 372;


Considerato quanto segue:


1) è necessario rivedere e semplificare il regolamento 23 giugno 2011, n. 24/R sia per la modifiche introdotte dalla nuova legge sulla programmazione (l.r. 1/2015 ), sia per gli aggiornamenti intervenuti sulla legge in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale (l.r. 10/2010 );


2) altro motivo di necessaria modifica sono le novità intervenute con la nuova legge regionale sul governo del territorio (l.r. 65/2014 ) e la nuova legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


3) in generale il regolamento introduce alcune semplificazioni a livello di definizioni, di sistema di valutazione e monitoraggio e di partecipazione demandandone i contenti specifici al modello analitico;


4) in particolare, per ciò che riguarda le novità della l.r. 65/2014 , le modifiche dell’articolo 8 del presente regolamento (comma 8) specificano i contenuti della relazione allegata ai piani e programmi prevista dall’articolo 18 della l.r. 65/2014 , adattandola al livello regionale e ai contenuti localizzativi o non localizzativi dei piani;


5) si precisa che piani e programmi di settore e gli atti di programmazione regionale settoriale, comunque denominati, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 65/2014 , si conformano alla disciplina statutaria del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT PPR), di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della disciplina del Piano del PIT PPR.


6) è necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del regolamento affinché i piani e programmi in fase di predisposizione possano essere elaborati nel quadro delle modifiche introdotte dal presente regolamento.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.