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Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019

CAPO II
Valutazione e monitoraggio
Art. 4
Valutazione (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano:
a) le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la verifica di conformità di cui all’articolo 5;
b) la valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 7;
c) la fattibilità finanziaria di cui all’articolo 6;
d) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 7.
2. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 10/2010 , la valutazione degli aspetti rilevanti per l’ambiente è effettuata con le modalità della l.r. 10/2010 . Per gli aspetti non considerati nell’ambito della VAS si rinvia al modello analitico di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2.
Art. 5
Valutazione di coerenza e verifica di conformità (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. La valutazione di coerenza di un piano o programma riguarda l’analisi della coerenza tra:
a) le strategie e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT); tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti regionali di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale;
c) gli scenari, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
d) gli obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.
2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l’approvazione con le procedure di cui alla l.r. 65/2014 , è effettuata altresì la verifica di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
Art. 6
Analisi di fattibilità finanziaria (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.
Art. 7
Valutazione degli effetti attesi e sistema di monitoraggio (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi dei piani e programmi regionali evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana nonché eventuali considerazioni relative alle differenze di genere.
2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti dal modello analitico che implementa altresì il sistema di monitoraggio e valutazione.
3. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate; è effettuato mediante valutazioni sia in itinere che ex post.
4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:
a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le dimensioni ambientali, territoriali, economiche, sociali e della salute umana nonché le fasi e componenti dell'atto;
b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 .
5. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post è finalizzato a misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi ed eventualmente:
a) evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia;
b) registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, così da attivare le necessarie azioni correttive.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.