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Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019

CAPO I
Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), il presente regolamento disciplina le modalità per l’effettuazione:
a) dell’analisi degli elementi dei piani e programmi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) della valutazione degli effetti attesi dei piani e programmi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi regionali.
Art. 2
Definizioni (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "informativa preliminare di piano o programma", il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto per l’espressione degli indirizzi;
b) "proposta di piano o programma", la documentazione predisposta ai fini della concertazione o confronto e partecipazione; per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 , la proposta della Giunta regionale ai fini dell'adozione del piano o programma da parte del Consiglio regionale e della conseguente partecipazione;
c) “proposta finale di piano o programma": la proposta della Giunta regionale ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente gli esiti della valutazione e dei processi di concertazione, partecipazione e consultazione ai sensi della normativa vigente;
d) “modello analitico” il documento guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale e che contiene altresì la disciplina della valutazione e del monitoraggio di cui al Capo II;
e) "dirigente responsabile del piano o programma", di seguito indicato come "dirigente responsabile", il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione.
Art. 3
Dirigente responsabile (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Il dirigente responsabile dei piani e programmi regionali:
a) redige i documenti di piano;
b) predispone gli atti per la partecipazione;
c) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione.
2. Per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 il dirigente responsabile è individuato nel responsabile del procedimento di cui all'articolo 18 della medesima l.r. 65/2014 .
3. Il dirigente responsabile redige i documenti di piano sulla base del modello analitico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.