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Regolamento 4 aprile 2019, n. 15/R

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 aprile 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 46, comma 1 dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 372;


Considerato quanto segue:


1) è necessario rivedere e semplificare il regolamento 23 giugno 2011, n. 24/R sia per la modifiche introdotte dalla nuova legge sulla programmazione (l.r. 1/2015 ), sia per gli aggiornamenti intervenuti sulla legge in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale (l.r. 10/2010 );


2) altro motivo di necessaria modifica sono le novità intervenute con la nuova legge regionale sul governo del territorio (l.r. 65/2014 ) e la nuova legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


3) in generale il regolamento introduce alcune semplificazioni a livello di definizioni, di sistema di valutazione e monitoraggio e di partecipazione demandandone i contenti specifici al modello analitico;


4) in particolare, per ciò che riguarda le novità della l.r. 65/2014 , le modifiche dell’articolo 8 del presente regolamento (comma 8) specificano i contenuti della relazione allegata ai piani e programmi prevista dall’articolo 18 della l.r. 65/2014 , adattandola al livello regionale e ai contenuti localizzativi o non localizzativi dei piani;


5) si precisa che piani e programmi di settore e gli atti di programmazione regionale settoriale, comunque denominati, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 65/2014 , si conformano alla disciplina statutaria del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT PPR), di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della disciplina del Piano del PIT PPR.


6) è necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del regolamento affinché i piani e programmi in fase di predisposizione possano essere elaborati nel quadro delle modifiche introdotte dal presente regolamento.


Si approva il presente regolamento:

CAPO I
Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015 n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), il presente regolamento disciplina le modalità per l’effettuazione:
a) dell’analisi degli elementi dei piani e programmi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) della valutazione degli effetti attesi dei piani e programmi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi regionali.
Art. 2
Definizioni (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "informativa preliminare di piano o programma", il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto per l’espressione degli indirizzi;
b) "proposta di piano o programma", la documentazione predisposta ai fini della concertazione o confronto e partecipazione; per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 , la proposta della Giunta regionale ai fini dell'adozione del piano o programma da parte del Consiglio regionale e della conseguente partecipazione;
c) “proposta finale di piano o programma": la proposta della Giunta regionale ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente gli esiti della valutazione e dei processi di concertazione, partecipazione e consultazione ai sensi della normativa vigente;
d) “modello analitico” il documento guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale e che contiene altresì la disciplina della valutazione e del monitoraggio di cui al Capo II;
e) "dirigente responsabile del piano o programma", di seguito indicato come "dirigente responsabile", il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione.
Art. 3
Dirigente responsabile (art. 20 l.r. 1/2015 )
1. Il dirigente responsabile dei piani e programmi regionali:
a) redige i documenti di piano;
b) predispone gli atti per la partecipazione;
c) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione.
2. Per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 il dirigente responsabile è individuato nel responsabile del procedimento di cui all'articolo 18 della medesima l.r. 65/2014 .
3. Il dirigente responsabile redige i documenti di piano sulla base del modello analitico.
CAPO II
Valutazione e monitoraggio
Art. 4
Valutazione (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano:
a) le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la verifica di conformità di cui all’articolo 5;
b) la valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 7;
c) la fattibilità finanziaria di cui all’articolo 6;
d) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 7.
2. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 10/2010 , la valutazione degli aspetti rilevanti per l’ambiente è effettuata con le modalità della l.r. 10/2010 . Per gli aspetti non considerati nell’ambito della VAS si rinvia al modello analitico di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2.
Art. 5
Valutazione di coerenza e verifica di conformità (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. La valutazione di coerenza di un piano o programma riguarda l’analisi della coerenza tra:
a) le strategie e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT); tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti regionali di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale;
c) gli scenari, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
d) gli obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.
2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l’approvazione con le procedure di cui alla l.r. 65/2014 , è effettuata altresì la verifica di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
Art. 6
Analisi di fattibilità finanziaria (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.
Art. 7
Valutazione degli effetti attesi e sistema di monitoraggio (artt. 1 e 20 l.r. 1/2015 )
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi dei piani e programmi regionali evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana nonché eventuali considerazioni relative alle differenze di genere.
2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti dal modello analitico che implementa altresì il sistema di monitoraggio e valutazione.
3. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate; è effettuato mediante valutazioni sia in itinere che ex post.
4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:
a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le dimensioni ambientali, territoriali, economiche, sociali e della salute umana nonché le fasi e componenti dell'atto;
b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 .
5. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post è finalizzato a misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi ed eventualmente:
a) evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia;
b) registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, così da attivare le necessarie azioni correttive.
CAPO III
Formazione del piano e partecipazione
SEZIONE I
Processo di formazione del piano o programma
Art. 8
Formazione dei documenti di piano o programma (artt. 3, 4 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione da parte della Giunta regionale dell’informativa preliminare di piano o programma ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e trasmissione al Consiglio regionale;
b) esame da parte del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) e del Comitato di Direzione della proposta di piano o programma;
c) partecipazione ai sensi dell’articolo 9 sulla proposta di piano o programma;
d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma.
2. Nei casi in cui il piano o programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, il confronto o la concertazione ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2015 possono svolgersi contemporaneamente alle consultazioni di cui agli articoli 22 e 25 della l.r. 10/2010 .
3. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera c) del comma 1 è predisposta al termine dei processi di partecipazione, concertazione e consultazione previsti dalla normativa vigente, ed è accompagnata dalla proposta di dichiarazione di sintesi nei casi in cui sia effettuata la VAS.
4. Sono avviati contemporaneamente i seguenti adempimenti:
a) procedura per la fase preliminare di cui all’ articolo 23 della l.r. 10/2010 per i piani o programmi soggetti a VAS;
b) informativa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
c) avvio del procedimento di cui all’ articolo 17 della l.r. 65/2014 per i piani o programmi regionali soggetti alle procedure della medesima l.r. 65/2014 .
5. Restano ferme le ulteriori fasi previste dalla l.r. 65/2014 e dalla l.r. 10/2010 .
6. Quando il piano o programma è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la procedura di verifica disciplinata dall’articolo 22 della l.r. 10/2010 e l'avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 possono essere avviati dopo l'informativa al Consiglio regionale effettuata ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e di tale adempimento si dà atto nella medesima informativa al Consiglio regionale.
7. I piani e programmi su cui, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, è attivato il confronto di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2015 , danno conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
8. La relazione tecnica del responsabile del procedimento prevista dal comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 65/2014 , per i piani e programmi regionali:
a) dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma e dà indicazioni sugli esiti dell’avvio del procedimento;
b) non presenta i contenuti delle lettere b) e d) del medesimo comma 2 dell’articolo 18;
c) nei casi di piani e programmi non localizzativi di cui al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 65/2014 , l’evidenziazione e la certificazione dei profili di coerenza esterna concerne gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore regionali;
d) per quanto di interesse e competenza, evidenzia e certifica il rispetto delle seguenti parti della l.r. 65/2014 :
1) del titolo I, capo I sui principi generali;
2) del titolo IV, capo III sul territorio rurale.
SEZIONE II
Partecipazione e informazione
Art. 9
Forme di partecipazione (art. 3 l.r. 1/2015 )
1. Nel corso del processo di elaborazione e approvazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all’ articolo 3 della l.r. 1/2015 , alle forme di partecipazione previste dalla normativa vigente e individuate dal dirigente responsabile, nei tempi, effetti e procedure nel rispetto della medesima normativa.
2. Per i piani e programmi soggetti a VAS la partecipazione , per i contenuti rilevanti ai fini della VAS, avviene con le modalità stabilite dalla l.r. 10/2010 e si svolge contemporaneamente ad eventuali altre forme di partecipazione per gli altri contenuti del piano.
3. Per i piani e programmi approvati con le procedure della l.r. 65/2014 si osservano le disposizioni della medesima l.r. 65/2014 e del regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione).
Art. 10
Modalità di informazione (artt. 3 e 20 l.r. 1/2015 )
1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 avviene contestualmente mediante la pubblicazione sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. A seguito dell’approvazione dei piani e i programmi regionali, è pubblicato il relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11
Abrogazione
1. È abrogato il regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24 (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto1999, n.49 “Norme in materia di programmazione regionale” e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010,n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica ‘VAS’, di valutazione di impatto ambientale ‘VIA’ e di valutazione di incidenza” ).
2. Il regolamento regionale 24/2011 continua ad applicarsi ai piani e programmi avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.