Menù di navigazione

Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 );


visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13/12/2018;


visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della l.r. 38/2004 ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 42 dello Statuto;


visto il parere obbligatorio n. 52 espresso ai sensi dell’art. 42 dello Statuto dalla 2° Commissione “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” e dalla 3° Commissione “Sanità e politiche sociali” del Consiglio Regionale riunite nella seduta congiunta del 5 febbraio 2019;


visto l’ulteriore parere della Direzione Generale della Presidenza;


vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 326;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 74/2016 ha integrato la normativa regionale in materia di acque minerali naturali, inserendo nella legge di settore la disciplina specifica relativa all'utilizzazione delle acque termali e agli stabilimenti termali, con particolare riferimento ai requisiti ed alle modalità di autorizzazione ed accreditamento.


2. Il carattere tecnico di tale disciplina, delineata a livello legislativo nei suoi elementi fondamentali, ne rende indispensabile l'attuazione in sede regolamentare per gli aspetti sostanziali e procedurali di dettaglio.


3. Di accogliere i pareri delle competenti Commissioni Consiliari e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Inserimento del Capo V bis nel d.p.g.r. 11/R/2009
1. Dopo l'articolo 25 del decreto del presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”) è inserito il seguente:
Capo V bis Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali
Art. 2
1. Dopo l'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Trattamento delle acque termali (Art. 49, comma 1, lett. l quinquies della LR38/2004)
1- Il trattamento dell’acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell’
art. 47 ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
“Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:
a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell’ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l’uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;
b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;
c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l’assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.
2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell’efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell’ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’
art. 47 quinquies della l.r. 38/2004
.
3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche.
4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'art. 47 ter, comma 1, lettera h), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell’adeguatezza delle operazioni di sanificazione.”
5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei
componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di
concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto
dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.
6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all’effettuazione del trattamento dell’acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell’utenza l’esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli Organi di vigilanza.”
Art. 3
1. Dopo l'articolo 25 bis del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 ter Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (Art. 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater della LR38/2004)
1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 4
1. Dopo l'articolo 25 ter del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 quater Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (Art. 47 terdecies, comma 3 e art. 49, comma 1, lett. l septies della LR38/2004)
1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’
articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004
, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'
articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004
. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 25 quater del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 quinquies Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale (Art. 49, comma 1, lett. l sexies della LR38/2004)
1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell’allegato H sexies al presente regolamento.
2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende USL e periodicamente aggiornata.
3. Nell'allegato H sexies sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
b) frequenze dei controlli ufficiali;
c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
h) modalità per la gestione delle irregolarità;
i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.
Art. 6
1. Dopo l'articolo 25 quinquies del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 sexies Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali (Art. 49, comma 1, lett. l octies della LR38/2004)
1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del
Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all’
art. 47 septies, comma 3, della l.r. 38/2004
, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente Settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell’anno corrente.
Art. 7
Inserimento degli allegati “H bis”, “H ter”, H quater”, “H quinquies”, H sexies
1. Dopo l'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito l'allegato H bis “Requisiti generali e specifici autorizzativi degli stabilimenti termali”.
2. Dopo l'allegato H bis è inserito l'allegato H ter “Procedure e documentazione per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento”.
3. Dopo l'allegato H ter è inserito l'allegato H quater “Requisiti minimi per l'accreditamento degli stabilimenti termali”.
4. Dopo l'allegato H quater è inserito l'allegato H quinquies “Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali che erogano prestazioni idrotermali con oneri a carico del servizio sanitario nazionale”.
5. Dopo l'allegato H quinquies è inserito l'allegato H sexies “Modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e le frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo”
Art. 8
Norma transitoria
1. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di adeguamento di cui all'articolo 18 comma 2 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 ), i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL effettuano un sopralluogo presso gli stabilimenti termali al fine di categorizzarli.
2. Nella fase precedente la categorizzazione degli stabilimenti termali di cui al comma 1 e l’approvazione della programmazione regionale delle attività di controllo, sono previste le seguenti frequenze per l’effettuazione degli ordinari controlli ufficiali, ivi compresi i campionamenti delle acque termali alla captazione e presso i punti cura:
a) per gli stabilimenti ad apertura annuale: n. 2 controlli l’anno a distanza non inferiore di 4 mesi;
b) per gli stabilimenti ad apertura stagionale: n. 3 controlli l’anno, di cui uno entro 30 giorni dall’apertura.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.