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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019

Art. 6
1. Dopo l'articolo 25 quinquies del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 sexies Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali (Art. 49, comma 1, lett. l octies della LR38/2004)
1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del
Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all’
art. 47 septies, comma 3, della l.r. 38/2004
, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente Settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell’anno corrente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.