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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019

Art. 5
1. Dopo l'articolo 25 quater del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 quinquies Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale (Art. 49, comma 1, lett. l sexies della LR38/2004)
1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell’allegato H sexies al presente regolamento.
2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende USL e periodicamente aggiornata.
3. Nell'allegato H sexies sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
b) frequenze dei controlli ufficiali;
c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
h) modalità per la gestione delle irregolarità;
i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.