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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 );


visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13/12/2018;


visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della l.r. 38/2004 ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 42 dello Statuto;


visto il parere obbligatorio n. 52 espresso ai sensi dell’art. 42 dello Statuto dalla 2° Commissione “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” e dalla 3° Commissione “Sanità e politiche sociali” del Consiglio Regionale riunite nella seduta congiunta del 5 febbraio 2019;


visto l’ulteriore parere della Direzione Generale della Presidenza;


vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 326;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 74/2016 ha integrato la normativa regionale in materia di acque minerali naturali, inserendo nella legge di settore la disciplina specifica relativa all'utilizzazione delle acque termali e agli stabilimenti termali, con particolare riferimento ai requisiti ed alle modalità di autorizzazione ed accreditamento.


2. Il carattere tecnico di tale disciplina, delineata a livello legislativo nei suoi elementi fondamentali, ne rende indispensabile l'attuazione in sede regolamentare per gli aspetti sostanziali e procedurali di dettaglio.


3. Di accogliere i pareri delle competenti Commissioni Consiliari e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.