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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019

Art. 8
Norma transitoria
1. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di adeguamento di cui all'articolo 18 comma 2 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 ), i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL effettuano un sopralluogo presso gli stabilimenti termali al fine di categorizzarli.
2. Nella fase precedente la categorizzazione degli stabilimenti termali di cui al comma 1 e l’approvazione della programmazione regionale delle attività di controllo, sono previste le seguenti frequenze per l’effettuazione degli ordinari controlli ufficiali, ivi compresi i campionamenti delle acque termali alla captazione e presso i punti cura:
a) per gli stabilimenti ad apertura annuale: n. 2 controlli l’anno a distanza non inferiore di 4 mesi;
b) per gli stabilimenti ad apertura stagionale: n. 3 controlli l’anno, di cui uno entro 30 giorni dall’apertura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.