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Regolamento 22 marzo 2019, n. 14/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2019

Art. 4
1. Dopo l'articolo 25 ter del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 25 quater Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (Art. 47 terdecies, comma 3 e art. 49, comma 1, lett. l septies della LR38/2004)
1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’
articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004
, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'
articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004
. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.