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Regolamento 19 febbraio 2019, n. 11/R

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno

della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20;


Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 gennaio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 148;



Considerato quanto segue:


1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) dedicata alla promozione delle comunità del bosco è necessario prevedere le procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione e quali soggetti possono richiederne l’inserimento nonché specificare che le ditte boschive che partecipano alla comunità del bosco devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive;


2. è necessario disciplinare le procedure per la elaborazione, l’approvazione e l’attuazione dei piani specifici di prevenzione antincendi boschivi (AIB);


3. è necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni che saranno adottate dagli enti competenti per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere previsti nei piani specifici di prevenzione nonché stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari o possessori in caso di coltivazione e utilizzazione dei terreni non conformi alle prescrizioni;


4. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Comunità del bosco per la gestione attiva - Inserimento dell’articolo 8 quater nel d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 8 ter del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 8 quater Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco
1. Per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.
2. I soggetti interessati all’inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l’inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell’articolo 3 della legge forestale.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d’incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.
4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.
5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell’ambito della comunità del bosco.
”.
Art. 2
Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB - Inserimento dell’articolo 61 bis del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 61 bis Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB
1. Per l’elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale.
2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10, comma 3 bis della legge forestale alle previsioni del
piano specifico di prevenzione AIB.
4. L’attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all’ente competente almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in corso e per il successivo.
”.
Art. 3
Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB - Inserimento dell’articolo 61 ter del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 61 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo
Art. 61 ter Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB
1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.
2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:
a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;
b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.
3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.
4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.
”.
Art. 4
Fuoco prescritto - Modifiche all’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
e) attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.
”.
Art. 5
Norma finale
1. Il competente settore della Giunta regionale approva le modifiche alle norme tecniche per l’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.