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Regolamento 19 febbraio 2019, n. 11/R

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019

Art. 3
Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB - Inserimento dell’articolo 61 ter del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 61 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo
Art. 61 ter Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB
1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.
2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:
a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;
b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.
3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.
4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.