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Regolamento 19 febbraio 2019, n. 11/R

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019

Art. 2
Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB - Inserimento dell’articolo 61 bis del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 61 bis Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB
1. Per l’elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale.
2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10, comma 3 bis della legge forestale alle previsioni del
piano specifico di prevenzione AIB.
4. L’attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all’ente competente almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in corso e per il successivo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.