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Regolamento 19 febbraio 2019, n. 11/R

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno

della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20;


Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 gennaio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 148;



Considerato quanto segue:


1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) dedicata alla promozione delle comunità del bosco è necessario prevedere le procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione e quali soggetti possono richiederne l’inserimento nonché specificare che le ditte boschive che partecipano alla comunità del bosco devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive;


2. è necessario disciplinare le procedure per la elaborazione, l’approvazione e l’attuazione dei piani specifici di prevenzione antincendi boschivi (AIB);


3. è necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni che saranno adottate dagli enti competenti per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere previsti nei piani specifici di prevenzione nonché stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari o possessori in caso di coltivazione e utilizzazione dei terreni non conformi alle prescrizioni;


4. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto.



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.