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Regolamento 12 febbraio 2019, n. 8/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Abrogazione dell’articolo 12.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico dell’edilizia);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2018;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 106,


Considerato quanto segue :


1. l’articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014;


2. l’articolo 245 della l.r. 65/2014 ha, tuttavia, previsto che i regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005 , restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti di attuazione della l.r. 65/2014 ;


3. il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è tuttora in vigore e, all’articolo 12, disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità per le quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 167 della l.r. 65/2014 oppure il preavviso di cui all’articolo 169 della medesima legge regionale;


4. secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché della giurisprudenza penale è acclarato che le Regioni non possano adottare in via amministrativa deroghe alla disciplina stabilita dal Sito esternod.p.r. 380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità;


5. l’orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude, pertanto, espressamente la possibilità di individuare, mediante disposizioni regionali o atti amministrativi regionali, "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica;


6. la Regione intende adeguarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale;


7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5 e 6, si rende necessaria l’abrogazione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e delle parti del regolamento regionale che rinviano all’elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.