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Regolamento 30 gennaio 2019, n. 6/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 30 gennaio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 novembre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2018, n. 1273;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 gennaio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 62;


Considerato quanto segue:


1. in materia di sistema regionale delle competenze è necessario:


a) inserire una disposizione specifica sul repertorio della formazione regolamentata, nel quale sono descritti i percorsi formativi disciplinati da normative statali, da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni o da normative regionali, per definire le modalità con le quali tali discipline sono recepite a livello regionale;


b) individuare il centro per l'impiego quale unico soggetto titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 ), modificando il testo vigente nella parte in cui prevede altri soggetti, oltre al centro per l'impiego;


c) modificare la composizione delle commissioni di esame nominate dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze al fine di aumentare il numero di componenti da due a tre, a garanzia della procedura stessa;


2. in materia di accreditamento è necessario:


a) eliminare la tipologia di accreditamento per i servizi di individuazione e validazione delle competenze in quanto, a seguito delle modifiche indicate al punto 1, lettera b), i soggetti titolati ad erogare tali servizi sono solo i centri per l'impiego, che già la vigente normativa regionale esclude dall'accreditamento;


b) prevedere tempi maggiori per concludere l'istruttoria relativa ad alcune variazioni significative, intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento, che eventualmente l'organismo formativo dovesse comunicare alla struttura regionale competente in quanto si tratta di un procedimento complesso anche per l'eventuale coinvolgimento di altre strutture regionali o di enti terzi;


3. in materia di tirocini non curriculari è necessario:


a) attuare una revisione complessiva del regolamento, in coerenza con le linee guida in materia di tirocini non curriculari approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, tenendo conto dell'esperienza maturata dalla Regione Toscana a partire dalla sperimentazione della "Carta dei tirocini e stage di qualità";


b) dare attuazione all'articolo 32, comma 4 bis, lettere g) e g bis) della l.r. 32/2002 , che è stato modificato dalla legge regionale 16 aprile 2018, n. 28 (Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r. 32 /2002 ), che rinvia al regolamento la definizione delle modalità di informazione, monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili relative all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio;


c) introdurre uno specifico sistema informativo al fine di dematerializzare e semplificare il procedimento per la predisposizione e trasmissione dei documenti necessari per l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio, rendendone più omogenea la compilazione, e al fine di descrivere nel progetto formativo gli obiettivi e le attività secondo gli standard dei repertori regionali;


d) agevolare e facilitare, anche attraverso il sistema informativo, le attività regionali di monitoraggio e di controllo e la collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro;


4. è opportuno stabilire una norma transitoria per disciplinare i casi in cui trovano applicazione alcune disposizioni della normativa vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento;


5. di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.