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Regolamento 30 gennaio 2019, n. 6/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 30 gennaio 2019

Art. 10
Procedura di accreditamento. Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
il dirigente della struttura regionale competente
" sono aggiunte le seguenti: "
, previa verifica dell'ammissibilità della domanda,
".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
"
2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.
".
3. Al comma 3 bis dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole "
per due volte
" è aggiunta la seguente parola: "
consecutive
".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
4 bis. L'organismo formativo comunica alla competente struttura regionale le
eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. In caso di mutamenti relativi alla ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i presupposti per il passaggio dell’accreditamento al nuovo soggetto.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.