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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l’articolo 69;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 ottobre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 ottobre 2018;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 novembre 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1358;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di dare attuazione alle modifiche in materia di accesso all'impiego introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 ), si adeguano le previsioni regolamentari in materia;


2. Al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, si provvede alla revisione delle disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle domande di ammissione alle selezioni;


3. Al fine di assicurare organicità alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si provvede alla revisione delle medesime, intervenendo in particolare sulla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro;


4. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari ai principi cui si ispira la riforma del Sito esternod.lgs. 150/2009 attuata dal Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , in attuazione dell'Sito esternoarticolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), si modificano talune disposizioni relative al sistema di valutazione della performance;


5. Al fine dare attuazione alle modifiche in materia di attività extraimpiego introdotte nella l.r. 1/2009 dalla l.r. 64/2017 , si attua una complessiva revisione delle disposizioni in materia, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni extraimpiego e per il conferimento dei relativi incarichi;


6. Al fine di assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni in materia di svolgimento degli incarichi autorizzati, si esplicita che il divieto della titolarità di partita IVA riguarda anche lo svolgimento di attività agricola;


7. Al fine di semplificare le procedure, si disciplina la tenuta del solo registro dei docenti e dei tutor per corsi organizzati e finanziati dalla Regione; viene meno pertanto la disciplina dei registri per l’inserimento nei quali è richiesto esclusivamente lo status di dipendente regionale;


8. Al fine di garantire certezza nell'individuazione delle modalità di svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), si introduce una disposizione specifica con la quale si stabilisce che l'eventuale percezione di un compenso da parte del funzionario delegato riconduce l'incarico svolto nell'ambito dell'attività extraimpiego;


9. Di accogliere il parere della I commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo come di seguito indicato:

- all’articolo 1, modificando i commi 1 e 2 per definire univocamente le modalità di selezione del personale delle categorie C e D, da reclutare a tempo determinato;

- all’articolo 2, eliminando la modifica al comma 5 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 e riformulando il comma 6 dello stesso articolo al fine di specificare che la graduatoria da cui il lavoratore a tempo determinato può essere chiamato al termine del rapporto di lavoro in essere è la medesima graduatoria dalla quale è stato assunto;

- all’articolo 29, riformulando il comma 1 dell’articolo 43 bis del d.p.g.r. 33/R/2010 per prevedere forme specifiche di garanzia, a tutela del principio di affidamento, nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e degli interessati ai procedimenti di selezione in corso.



Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") le parole: “nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli,” sono sostituite dalle seguenti: “mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'
articolo 28, comma 4 ter della l.r. 1/2009
, fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia.
”.
Art. 2
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis
della l.r. 1/2009
, le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell’avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l’assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima graduatoria dalla quale è stato assunto solo al termine del rapporto di lavoro in essere.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che, pur utilmente collocato in una graduatoria regionale, rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria.
”.
5. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato. La rinuncia si realizza anche con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario.
”.
6. Il comma 7 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali.
”.
Art. 3
Categorie riservatarie e preferenze. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) riserva di posti ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare) a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito oppure durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente nel limite del 30 per cento dei posti messi a selezione.
”.
Art. 4
Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 5
Domanda di ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
i) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;
”.
2. Il comma 7 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 6
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (
articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009
)
1. Le domande di cui all’articolo 12 e l’eventuale documentazione allegata sono spedite in via telematica secondo le disposizioni in materia di amministrazione digitale e per mezzo degli strumenti previsti nell’avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall’avviso stesso.
2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.
3. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall’avviso. L’amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l’irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.
”.
Art. 7
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Sostituzione dell'articolo 26 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 26 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 26 Rapporto di lavoro a tempo parziale (
articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009
)
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.
2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della
settimana o su mesi dell'anno.
3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della
prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.
4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
”.
Art. 8
Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. Sostituzione dell'articolo 27 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 27 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 27 Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (
articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009
)
1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.
3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'articolo 29 bis.
”.
Art. 9
Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro. Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La rubrica dell'articolo 28 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro (
articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009
)
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Al personale a tempo determinato delle strutture di supporto di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), 53, comma 1, lettera c) e 56, comma 1, lettera c)
della l.r. 1/2009
non si applica il divieto di trasformazione di cui al comma 1, lettera a).
”.
Art. 10
1. Nella rubrica dell'articolo 28 ter del d.p.g.r. 33/R/2010 sono aggiunte le seguenti parole: “
(
articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009
)
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 28 ter del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
il ciclo della programmazione
” sono aggiunte le seguenti: “
strategica e finanziaria
”.
Art. 11
Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro. Modifiche all'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La rubrica dell'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro (
articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009
)
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 28 quinquies le parole “
il ciclo della programmazione
regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione.
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 28 quinquies dopo le parole “
sono definiti
” sono inserite le seguenti: “,
tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente,
".
Art. 12
Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010 sono aggiunte le seguenti parole: “
(
articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009
)
”.
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
dell'azione amministrativa
” sono aggiunte le seguenti: “
, anche mediante l'apporto dei cittadini e degli altri utenti finali, relativamente al grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi resi;
”.
Art. 13
Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione. Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 29 Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione (
articolo 33, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009
)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b),
della l.r. 1/2009
presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
”.
Art. 14
Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento. Inserimento dell'articolo 29 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 29 bis Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (
articolo 30, comma 2, l.r. 1/2009
)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4 e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del
personale.
2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'
articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2009
assunti a tempo parziale non superiore al 50 per cento, il soggetto competente alle autorizzazioni di cui al comma 1 è il direttore generale, acquisito il parere del responsabile della struttura di supporto.
”.
Art. 15
Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico. Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
1. Il direttore della direzione di assegnazione del dipendente, sulla base del parere del dirigente di cui all’articolo 29, comma 3, valuta la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con i compiti d'ufficio.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola "
generale
" è soppressa.
Art. 16
Modalità di svolgimento degli incarichi autorizzati. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2, lettera a)
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: "
Le prestazioni autorizzate
" sono sostituite dalle seguenti: "
Gli incarichi extraimpiego autorizzati
".
3. Al comma 2 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
incarichi di cui all’
articolo 33 della l.r. 1/2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “
incarichi extraimpiego
” e le parole “
e degli incarichi svolti a titolo gratuito
” sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. E’ preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola, fatta salva la possibilità della conservazione della medesima nel periodo di prova, finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
”.
Art. 17
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei. Modifiche all'articolo 32 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2, lettera a)
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
si considerano incarichi
” è inserita la seguente: “
extraimpiego
”" e le parole: “
sulle
capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
sul rendimento lavorativo del dipendente
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 165/2001
.
”.
4. Il comma 6 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 18
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso. Sostituzione dell'articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 33 Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1,
l.r. 1/2009
)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività
compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’
articolo 33 bis, comma 1, della l.r. 1/2009
ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.
2. La comunicazione di cui all’
articolo 33 bis, comma 1 della l.r. 1/2009
è effettuata ai fini della valutazione della compatibilità e dell’insussistenza di conflitto di interessi tra l’incarico o l’attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.
”.
Art. 19
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti. Modifiche all'articolo 34 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola "
generale
" è soppressa.
Art. 20
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni. Modifiche all'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
commi 3 e 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 2 e 5, lettera a)
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'
articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009
, la struttura tecnica di supporto di cui all’
articolo 6 della l.r. 5/2008
, competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:
a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all’
articolo 6 della l.r. 5/2008
.
“.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
3 bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”),
l'accertamento di cui al comma 3 è comunicato al direttore della direzione competente alla proposta di nomina del commissario.
”.
5. Il comma 4 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3 bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
”.
Art. 21
Registro dei docenti e dei tutor. Sostituzione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 36 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 36 Registro dei docenti e dei tutor (
articolo 34, comma 5, lettera b), l.r. 1/2009
)
1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l’aggiornamento con cadenza di norma semestrale.
2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d’ufficio nel registro di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;
b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.
4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l’incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.
”.
Art. 22
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna. Sostituzione dell'articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 37 Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b),
l.r. 1/2009
)
1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale.
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione
del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
11. Nel caso degli incarichi di cui all’
Sito esternoarticolo 113, comma 2, del decreto legislativo Sito esterno18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 1/2009
, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, dello stesso
Sito esternod.lgs. 50/2016
.
”.
Art. 23
Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro. Sostituzione dell'articolo 38 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 38 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro (articolo 34, commi 3 e 5,
l.r. 1/2009
)
1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana, il personale non dirigente incaricato dell’attività retribuita di docenza e tutoraggio percepisce un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di
lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.
2. Il direttore generale, i direttori e i dirigenti svolgono gli incarichi di docenza organizzati dalla Regione Toscana a titolo gratuito.
3. Ove i corsi di formazione di cui al comma 1 siano svolti al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetta il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.
4. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
”.
Art. 24
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione. Sostituzione dell'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 39 Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e
articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009
)
1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'
articolo 34 della l.r. 1/2009
, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di docenza e tutoraggio può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
3. Il compenso eventualmente previsto per gli incarichi conferiti ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009
in organismi esterni è versato all'amministrazione.
”.
Art. 25
Incarichi di verificazione. Inserimento dell'articolo 39 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 39 bis Incarichi di verificazione
1. Lo svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'
Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), se ne è disposta la retribuzione, non si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
”.
Art. 26
Limite annuo dei compensi. Abrogazione dell'articolo 40 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 40 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 27
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali. Modifiche all'articolo 41 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 41 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”.
2. L’alinea del comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
”.
Art. 28
Disposizione transitoria. Abrogazione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 29
Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego. Inserimento dell’articolo 43 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l’articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 43 bis Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego
1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale')” si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
a) l’articolo 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;
b) l’articolo 4, comma 6 bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l’amministrazione per disporre l’esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all’assunzione.
2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
4. La disposizione dell’articolo 39 bis si applica anche agli incarichi di verificazione già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
”.
Art. 30
Disposizione transitorie per il personale giornalista. Inserimento dell'articolo 43 ter nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l'articolo 43 bis del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 43 ter Disposizioni transitorie per il personale giornalista (
articolo 33, comma 4, l.r. 1/2009
)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, per i dipendenti della
Giunta regionale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico:
a) la funzione di editore è esercitata dal direttore generale;
b) le attività valutative e autorizzatorie sono svolte dal direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
2. Per il direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Giunta regionale, la funzione di cui al comma 1, lettera a) è esercitata dal direttore generale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci fino all’applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 2016-2018.
“.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.