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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018

Art. 30
Disposizione transitorie per il personale giornalista. Inserimento dell'articolo 43 ter nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l'articolo 43 bis del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 43 ter Disposizioni transitorie per il personale giornalista (
articolo 33, comma 4, l.r. 1/2009
)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, per i dipendenti della
Giunta regionale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico:
a) la funzione di editore è esercitata dal direttore generale;
b) le attività valutative e autorizzatorie sono svolte dal direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
2. Per il direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Giunta regionale, la funzione di cui al comma 1, lettera a) è esercitata dal direttore generale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci fino all’applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 2016-2018.
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.