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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018

Art. 2
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis
della l.r. 1/2009
, le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell’avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l’assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima graduatoria dalla quale è stato assunto solo al termine del rapporto di lavoro in essere.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che, pur utilmente collocato in una graduatoria regionale, rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria.
”.
5. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato. La rinuncia si realizza anche con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario.
”.
6. Il comma 7 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.