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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018

Art. 13
Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione. Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 29 Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione (
articolo 33, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009
)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b),
della l.r. 1/2009
presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.