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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l’articolo 69;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 ottobre 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 ottobre 2018;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 novembre 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1358;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di dare attuazione alle modifiche in materia di accesso all'impiego introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 ), si adeguano le previsioni regolamentari in materia;


2. Al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, si provvede alla revisione delle disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle domande di ammissione alle selezioni;


3. Al fine di assicurare organicità alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si provvede alla revisione delle medesime, intervenendo in particolare sulla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro;


4. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari ai principi cui si ispira la riforma del Sito esternod.lgs. 150/2009 attuata dal Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , in attuazione dell'Sito esternoarticolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), si modificano talune disposizioni relative al sistema di valutazione della performance;


5. Al fine dare attuazione alle modifiche in materia di attività extraimpiego introdotte nella l.r. 1/2009 dalla l.r. 64/2017 , si attua una complessiva revisione delle disposizioni in materia, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni extraimpiego e per il conferimento dei relativi incarichi;


6. Al fine di assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni in materia di svolgimento degli incarichi autorizzati, si esplicita che il divieto della titolarità di partita IVA riguarda anche lo svolgimento di attività agricola;


7. Al fine di semplificare le procedure, si disciplina la tenuta del solo registro dei docenti e dei tutor per corsi organizzati e finanziati dalla Regione; viene meno pertanto la disciplina dei registri per l’inserimento nei quali è richiesto esclusivamente lo status di dipendente regionale;


8. Al fine di garantire certezza nell'individuazione delle modalità di svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), si introduce una disposizione specifica con la quale si stabilisce che l'eventuale percezione di un compenso da parte del funzionario delegato riconduce l'incarico svolto nell'ambito dell'attività extraimpiego;


9. Di accogliere il parere della I commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo come di seguito indicato:

- all’articolo 1, modificando i commi 1 e 2 per definire univocamente le modalità di selezione del personale delle categorie C e D, da reclutare a tempo determinato;

- all’articolo 2, eliminando la modifica al comma 5 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 e riformulando il comma 6 dello stesso articolo al fine di specificare che la graduatoria da cui il lavoratore a tempo determinato può essere chiamato al termine del rapporto di lavoro in essere è la medesima graduatoria dalla quale è stato assunto;

- all’articolo 29, riformulando il comma 1 dell’articolo 43 bis del d.p.g.r. 33/R/2010 per prevedere forme specifiche di garanzia, a tutela del principio di affidamento, nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e degli interessati ai procedimenti di selezione in corso.



Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.