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Regolamento 20 dicembre 2018, n. 72/R

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018

Art. 14
Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento. Inserimento dell'articolo 29 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l'articolo 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 29 bis Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (
articolo 30, comma 2, l.r. 1/2009
)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4 e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del
personale.
2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'
articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2009
assunti a tempo parziale non superiore al 50 per cento, il soggetto competente alle autorizzazioni di cui al comma 1 è il direttore generale, acquisito il parere del responsabile della struttura di supporto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.