Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , comma 4, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto, in particolare, l’articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:


a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d’integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

- i requisiti professionali per il personale addetto;

- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all’articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;

- i requisiti previsti a pena di decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della citata legge regionale;


b) relativamente alle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni;

- i requisiti organizzativi specifici;

- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;


c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;


d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;


Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) della citata l.r. 41/2005 ;


Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”


Visto l’esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;


Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1521;


Considerato quanto segue:


1. il 26/3/2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'articolo 62 della l.r. 41/2005 , che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l’aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell’unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;


2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;


3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:


a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture autorizzate antecedentemente al regolamento;


b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;


4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:


a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;


b) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;


c) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;


d) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;


5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi;


6. dall'altro lato è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005 , che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle “comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti”, nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento;


7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005 , che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;


8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 41/2005 : solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'articolo 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione;


9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con d.p.g.r. 15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.