Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

SEZIONE II
Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività
Art. 22
Comunicazione di avvio di attività
1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
3. Il comune:
a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31;
b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31.
Art. 23
Utenza accolta
1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:
a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
1) permesso premio o licenza;
2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
3) libertà vigilata;
4) attesa di processo definitivo;
5) ex detenute;
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 286/1998 ;
g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.
Art. 24
Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.
2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 25
Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 , oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
f) prevedere ripostigli per vari usi;
g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.
Art. 26
Ulteriori requisiti organizzativi per le le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005 , oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 27
Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza
1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
e) prevedere un locale adibito a deposito;
f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.
Art. 28
Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.