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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

SEZIONE V
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica
Art. 16
Mantenimento dei requisiti strutturali
1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.
Art. 17
Requisiti organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 18
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.
Art. 19
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.