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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

SEZIONE II
Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione
Art. 3
Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione.
Art. 4
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
Art. 5
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 6
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
Art. 7
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.