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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

CAPO VII
Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali
Art. 35
Composizione
1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dei medici;
b) un rappresentante degli assistenti sociali;
c) un rappresentante degli psicologi;
d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.
Art. 36
Procedura di nomina
1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti:
a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c);
b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d);
c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e), f), g);
d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere h), i), j), l);
e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere k), m), n) o), p).
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.