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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 35
Composizione
1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dei medici;
b) un rappresentante degli assistenti sociali;
c) un rappresentante degli psicologi;
d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.