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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 25
Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 , oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
f) prevedere ripostigli per vari usi;
g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.