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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 24
Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.
2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.