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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 22
Comunicazione di avvio di attività
1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
3. Il comune:
a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31;
b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.