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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
a) trasferimento della struttura in altra sede;
b) modifica della tipologia di servizio erogato.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:
a) incremento del numero di posti letto;
b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.
4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.
5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, si sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005 .

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.