Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 10
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.