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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l’articolo 3;


Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare;


Visto il parere favorevole con osservazioni, della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 873;


considerato quanto segue:


1. nella definizione delle informazioni sull’accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, è opportuno che lo schema con il quale tali informazioni sono fornite risponda a criteri di semplice compilazione e agevole lettura;


2. nell’individuazione della modalità di svolgimento dell’attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) è necessario definire anche gli strumenti per porre in essere tale attività;


3. nell’ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica è opportuno prevedere, oltre all’affidamento del servizio a soggetti terzi, anche l’affidamento senza oneri per l'amministrazione alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo servizio di informazione turistica;


4. con riguardo agli albi delle associazioni pro-loco, è necessario definire anche le modalità di aggiornamento e cancellazione;


5. nella definizione dei requisiti minimi e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, delle novità legislative, nonché dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della norme;


6. nell’ambito della disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, è necessario individuare i criteri per la loro classificazione;


7. nella definizione dei presupposti per ottenere l’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sulla base delle conoscenze o capacità professionali possedute occorre contemperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito;


8. nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale sono stati confermati i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione;


9. nell’individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, è opportuno confermare ciò si è consolidato nel corso degli anni, prevedendo le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;


10. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l’ entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


11. di accogliere il parere della II Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.