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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 64
Disposizioni transitorie
1. Gli alberghi diffusi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall’allegato E entro un anno dalla predetta data.
2. Per gli alberghi diffusi di cui al comma 1, l'obbligo dei requisiti minimi indicati nell'allegato E, tabella 1, punti 1.17 e 1.19 sussiste solo se tecnicamente realizzabile.
3. In fase di prima applicazione, con riferimento agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 2 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari adeguano il proprio sito web nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il proprio materiale promozionale cartaceo relativo all’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
4 bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019. (1)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 maggio 2019, n. 25/R, art. 1.

5. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 101 del d.lgs. 117/2017 , nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’articolo 8, comma 3 si applica alle associazioni pro-loco iscritte nel registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale, di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
b) il regolamento 7 agosto 2007, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “ Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 ”);
c) il regolamento 4 giugno 2009, n. 27/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
d) il regolamento 5 gennaio 2011, n. 3/R (Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.r. 23 marzo 2000, n. 42 )”);
e) il regolamento 28 dicembre 2011, n. 70/R (Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R “Regolamento di attuazione del T.U. delle ll.rr. in materia di turismo L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
f) il regolamento 28 dicembre 2012, n. 87/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
g) il regolamento 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
h) il regolamento 17 febbraio 2015, n. 18/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”).
Art. 66
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.