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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Titolo IV
STABILIMENTI BALNEARI
Capo I
Stabilimenti balneari
Art. 52
Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della l.r. 86/2016 )
1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
oppure, in alternativa:
a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);
a 2.2) un locale con fasciatoio per neonati, o dedicato a spazio ludico o a rimessaggio per le attrezzature sportive o altro servizio all’utenza;
b) due servizi igienici, oltre quello adibito ad uso per disabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 3 Sito esternodella Sito esternolegge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno;
c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;
d) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell’attività balneare e l’uso delle aree demaniali marittime;
e) sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;
f) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
g) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;
h) custodia valori da parte del gestore;
i) impianto di ricarica degli apparecchi di telefonia mobile.
3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone di ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 90 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili.
4. Ogni stabilimento balneare con almeno cinquanta punti ombra mette a disposizione un ausilio specifico per la balneazione delle persone a ridotta capacità motoria. Lo stabilimento con meno di cinquanta punti ombra può, in alternativa, convenzionarsi con altro stabilimento adiacente o comunque prossimo per condividere la messa a disposizione dell’ausilio.
5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.
6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell’utenza.
7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l’arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell’impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.
Art. 53
Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more dell’adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell’esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d’indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concessionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all’Ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:
a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all’esercizio;
b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.
Art. 54
Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo.
2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3 del Testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell’attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico edilizie comunali.
3. Le attività accessorie, qualora funzionalmente e logisticamente collegate allo stabilimento balneare, sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.
4. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell’ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell’area interessata.
5. I requisiti delle aree degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all’attività di balneazione, l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) sono stabiliti dal comune, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4.
6. Fatto salvo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 ottobre 2007, n. 160 , relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può comunque vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell’ambito delle attività accessorie di cui al comma 2.
Art. 55
Accesso di animali (art. 75 della l.r. 86/2016 )
1. Lo stabilimento balneare può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della l.r. 59/2009 .
Art. 56
Esercizio dell'attività (art. 76 della l.r. 86/2016 )
1. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. Eventuali variazioni degli elementi della SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
4. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
5. All’esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.