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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Titolo II
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Capo I
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Art. 5
Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 86/2016 )
1. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all’intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie con presenza di alta velocità e porti di attracco per turismo croceristico.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.
3. Gli standard tecnici relativi agli uffici regionali e locali e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto sono definiti nell’allegato B.
Art. 6
Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 86/2016 )
1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L’effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all’esterno dell’edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive del territorio di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l’impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l’impegno dell’ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.
3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all’utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L’entità dell’importo deve essere esposta nell’ufficio in modo da essere perfettamente visibile all’utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.
4. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento può altresì essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggio e turismo individuate tramite procedura di evidenza pubblica; queste devono usare la propria denominazione nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.
Art. 7
Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della l.r. 86/2016 )
1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 15, comma 1, del Testo unico, il materiale informativo presente nei singoli uffici deve essere esaustivo dell’offerta turistica dell'ambito territoriale o del prodotto di riferimento e coordinato graficamente utilizzando la linea grafica di comunicazione richiamata nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Testo unico.
2. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica elaborano i dati relativi all'utenza che accede agli stessi con riferimento alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel comune e alla tipologia di informazioni richieste all'uffici. Tali dati sono trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale qualora la medesima ne faccia richiesta.
Art. 8
Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 3, comma 1, lettera h) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l’esercizio di tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa in materia; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.
3. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 ), mediante convenzione ai sensi dell’articolo 56 del medesimo decreto legislativo.
4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne la propria presenza all’interno dell’ufficio di informazione turistica.
5. I soggetti affidatori danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale dell’affidamento del servizio a soggetti terzi entro trenta giorni dall’affidamento.
Art. 9
Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della l.r. 86/2016 )
1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica.
2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:
a) predispone un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di erogazione delle informazioni;
b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare.
Art. 10
1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.
2. L’atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell’articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.
Capo II
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Art. 11
Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 )
1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:
a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;
b) della data di iscrizione;
c) della sede dell'associazione.
Art. 12
Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 )
1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all’aggiornamento dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.
3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.