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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 42
Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 43
Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.
Art. 44
Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi escursionistici di cui all’articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.
Art. 45
Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi alpini di cui all’articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.
Art. 46
Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r .86/2016)
1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.