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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Capo IV
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 42
Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 43
Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.
Art. 44
Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi escursionistici di cui all’articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.
Art. 45
Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi alpini di cui all’articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.
Art. 46
Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r .86/2016)
1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.
Sezione II
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 47
Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5.

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Art. 48
Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico nonché i requisiti di cui all'articolo 47, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 47, comma 6.
4. Il contrassegno di cui all’articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 49
Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
Art. 50
Requisiti e servizi minimi delle residenze d’epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;
c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d’epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) portineria almeno dodici ore al giorno;
b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
c) sala con televisore a uso comune;
d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6.

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Art. 51
Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all’articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.
3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 64 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.