Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Capo III
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT, AREE DI SOSTA E PARCHI DI VACANZA
Art. 29
Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 30
Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell’allegato H.
3. I marina resort devono possedere, nell’ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla Sito esternol. 164/2014 .
Art. 31
Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell’intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L’area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l’obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva, tranne l’area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L’obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.
Art. 32
Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l’espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell’ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.
Art. 33
Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Il servizio di sorveglianza relativo all’intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l’utilizzazione di impianti idonei.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un’area apposita all’ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.
Art. 34
Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l’insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l’installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. E’ consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l’installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L’individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all’avvio dell’attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell' allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.
Art. 35
Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.
Art. 36
Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
d) presa di corrente all’interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Le tende e i relativi accessori di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del Testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
3. Le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.
4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.
Art. 37
Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l’erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell’acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l’acqua sia prelevata da pozzi, l’impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.
3. Qualora l’approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
4. L’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L’acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
7. L’aerazione e l’illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l’aerazione diretta all’esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall’interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall’interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un’agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.
16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.
Art. 38
Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r.86/2016 )
1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.
Art. 39
Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d’igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di 100 metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
Art. 40
Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l’utenza.
Art. 41
1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
a) nell’allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
b) nell’allegato G per i villaggi turistici;
c) nell’allegato I per i marina resort.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.