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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge regionale.
2. Agli effetti del presente regolamento per "Testo unico" si intende la l.r. 86/2016 .
Art. 2
Informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
Art. 3
Modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 86/2016 )
1. L’attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell’associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie:
a) associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico;
b) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei e dei parchi;
d) associazioni pro-loco;
e) le associazioni dei consumatori.
2. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.
3. La consulta si riunisce almeno due all'anno per valutare l’andamento del turismo nell’ambito del territorio di riferimento e costituisce al proprio interno un comitato d’indirizzo, composto dai rappresentanti dei comuni, con funzioni di approvazione dei piani di attività, dei resoconti sull'attività svolta e di monitoraggio dell’attività di OTD.
4. La consulta individua il responsabile tecnico-amministrativo dell’attività di OTD.
5. La Regione può partecipare ai lavori della consulta.
6. Il responsabile tecnico-amministrativo, o suo delegato, al fine dello svolgimento dell'attività di OTD, ha accesso alle banche dati regionali.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile tecnico-amministrativo invia alla competente struttura della Giunta regionale il resoconto sull’attività svolta. Il resoconto deve contenere: il numero delle riunioni effettuate, sia dalla consulta che dal comitato di indirizzo, con indicazione dell’oggetto e dei soggetti partecipanti; l’elenco delle attività svolte sul territorio; la descrizione degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti. Al resoconto devono essere allegati eventuali studi realizzati o documenti prodotti.
Art. 4
Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:
a) inizio dell'attività;
b) variazioni nell'esercizio l'attività;
c) cessazione dell'attività.
2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.
3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.