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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 6
Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 86/2016 )
1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L’effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all’esterno dell’edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive del territorio di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l’impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l’impegno dell’ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.
3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all’utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L’entità dell’importo deve essere esposta nell’ufficio in modo da essere perfettamente visibile all’utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.
4. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento può altresì essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggio e turismo individuate tramite procedura di evidenza pubblica; queste devono usare la propria denominazione nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.