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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 56
Esercizio dell'attività (art. 76 della l.r. 86/2016 )
1. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. Eventuali variazioni degli elementi della SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
4. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
5. All’esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.