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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 54
Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo.
2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3 del Testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell’attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico edilizie comunali.
3. Le attività accessorie, qualora funzionalmente e logisticamente collegate allo stabilimento balneare, sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.
4. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell’ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell’area interessata.
5. I requisiti delle aree degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all’attività di balneazione, l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) sono stabiliti dal comune, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4.
6. Fatto salvo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 ottobre 2007, n. 160 , relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può comunque vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell’ambito delle attività accessorie di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.