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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 52
Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della l.r. 86/2016 )
1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
oppure, in alternativa:
a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);
a 2.2) un locale con fasciatoio per neonati, o dedicato a spazio ludico o a rimessaggio per le attrezzature sportive o altro servizio all’utenza;
b) due servizi igienici, oltre quello adibito ad uso per disabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 3 Sito esternodella Sito esternolegge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno;
c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;
d) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell’attività balneare e l’uso delle aree demaniali marittime;
e) sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;
f) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
g) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;
h) custodia valori da parte del gestore;
i) impianto di ricarica degli apparecchi di telefonia mobile.
3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone di ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 90 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili.
4. Ogni stabilimento balneare con almeno cinquanta punti ombra mette a disposizione un ausilio specifico per la balneazione delle persone a ridotta capacità motoria. Lo stabilimento con meno di cinquanta punti ombra può, in alternativa, convenzionarsi con altro stabilimento adiacente o comunque prossimo per condividere la messa a disposizione dell’ausilio.
5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.
6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell’utenza.
7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l’arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell’impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.